I reati contro la persona, così come quelli contro l'amministrazione militare ed il patrimonio, sono qualificati come "reati speciali".
Il codice penale militare prevede:
Una parte generale e una parte speciale, a cui si aggiunge poi la parte di procedura penale. Nell’ambito della parte speciale, il codice annovera quattro categorie di reati militari:
- i delitti contro la fedeltà e la difesa militare (Titolo I), indicati per primi in ragione della loro gravità;
- i reati contro il servizio militare (Titolo II);
- i reati contro la disciplina militare (Titolo III);
- i reati definiti “speciali” contro l’amministrazione militare, la persona ed il patrimonio (Titolo IV).
Nella fase iniziale di elaborazione dei codici penali militari, la categoria dei “reati speciali” non era stata prevista, in perfetta aderenza al principio di complementarietà sancito nel testo originario dell’art. 264 c.p.m.p. .
Secondo il principio di complementarietà , i codici militari non ricomprendevano in modo integrale tutti i reati militari, ma erano “complementari” al codice penale ordinario.
In virtù della citata norma di richiamo, dunque, gli appartenenti delle Forze armate erano sottoposti alla giurisdizione militare, e non a quella ordinaria, sia per i reati comuni “militarizzati” tramite l’art. 264 c.p.m.p., sia per i reati previsti dai codici penali militati di pace e di guerra, che così integravano il testo di legge principale, cioè il codice penale. Pertanto, poiché i delitti contro l’amministrazione militare, la persona ed il patrimonio erano già preveduti dal codice Rocco del 1930, secondo gli estensori del progetto preliminare dei codici militari, non era necessario riprodurli nuovamente all’interno di questi ultimi.
La Commissione Parlamentare di elaborazione dei codici penali militari del 1941 fu di diverso avviso, ravvisando la necessità di introdurre per gli appartenenti alle Forze armate alcune fattispecie delittuose che, seppure già previste dal codice ordinario, recassero tuttavia elementi di specialità.
Tali elementi differenziali erano:
- di natura soggettiva (la qualità di militare del soggetto attivo del reato; la previsione dell’amministrazione militare o di un soggetto militare quale persona offesa);
- di natura oggettiva (con riguardo alla descrizione di uno o più degli elementi costitutivi dell’illecito);
- riferiti alla sanzione (la pena della reclusione militare recante limiti edittali meno severi rispetto a quelli dei corrispondenti reati comuni; la previsione della sola pena detentiva e non anche di quella pecuniaria).
Fu così creata la categoria dei reati “speciali”, fattispecie così definite per raffronto con i corrispondenti delitti comuni.
Con riguardo a questi reati militari trova applicazione la regola secondo cui lex speciali derogat generali, prevista dall’art.15 c.p..
Si può intervenire sulla nozione di reato militare prevista dall’art. 37 c.p.m.p ed agendo per mezzo di una clausola generale si “militarizzano” i reati comuni, individuati per categorie, che presentano determinate caratteristiche soggettive ed oggettive:
- il fatto di essere commessi da militari contro altri militari o l'amministrazione militare;
- con abuso dei poteri o in violazione dei doveri militari;
- in luogo militare o a causa del servizio militare.
Si possono introdurre nel codice penale militare di pace alcune norme tramite interventi di tipo settoriale, trasferendo specifiche fattispecie delittuose dalla cognizione del giudice ordinario a quella del giudice militare, quando poste in essere da militari contro altri militari.
Le due modalità di intervento possono concorrere, ben potendosi immaginare, affianco ad una possibile “militarizzazione” dei reati comuni mediante la modifica dell’art. 37 c.p.m.p., anche la contestuale introduzione di ulteriori reati speciali che si aggiungono a quelli già previsti dal Titolo IV del Libro II del codice militare di pace.
G. Casalena - Temi Romana n.2/22
“Si vis pacem, para bellum”.
(se vuoi la pace, prepara la guerra)
-Publio Flavio Vegezio
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Commenti
ORGANICO, BEN FATTO E MOLTO COMPRENSIBILE PER OGNI MILITARE